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legali-napoli

08
Set
2011

Nuovo Codice del turismo

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Il 21 giugno scorso è entrato in vigore il Dlgs 23 maggio 2011 n. 79 il quale contiene la normativa sull’ordinamento e la regolamentazione del mercato del turismo, in attuazione della delega del 2005, e in aggiunta la normativa sui contratti di multiproprietà e sui prodotti per le vacanze di lungo termine. Il Codice del Turismo, cioè l’allegato al decreto in questione, mira a promuovere e tutelare il mercato del turismo attraverso un coordinamento sistematico delle norme in materia, con opportuna razionalizzazione ed aggiornamento delle stesse.
Nel caso specifico si è trattato di un coordinamento sostanziale delle norme che consente, sulla base di recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che ritiene pacifica la possibilità di innovare l’ordinamento attraverso il processo di codificazione, l’adeguamento della disciplina normativa alle nuove esigenze, anche eliminando dal quadro legislativo norme non più rispondenti alle esigenze dell’ordinamento.

La premessa di partenza è il turismo quale attività socialmente utile essendo diretto alla fruizione di beni tutelati dalla Costituzione. La rilevanza pubblicistica del settore giustifica l’intervento dello Stato nell’ambito delle materie non espressamente riservate alle Regioni.
Il decreto fissa inderogabilmente la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ovviamente in relazione a quanto dichiarato nel contratto o nelle fasi prenegoziali, e questo anche nel caso di patti differenti. Se la legge applicabile alla contrattazione è invece quella di un paese extracomunitario, comunque il consumatore può fare ricorso alla tutela prevista dal Codice del Turismo se uno dei beni immobili (con riferimento ai contratti di multiproprietà) si trova in un paese UE, oppure qualora l’operatore svolga attività commerciali o professionali in uno Stato UE o diriga tali attività verso uno Stato dell’Unione Europea.
Ovviamente si prevede la possibilità di ricorrere alla mediazione prevista dal Dlgs 28 del 2010, fermo restando la pendenza della questione di costituzionalità relativa all’obbligo di far precedere la mediazione alla fase giudiziale.

Nel decreto viene fissata la definizione di impresa turistica, indicata come quella che esercita attivitĂ  economica, organizzata per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. Tra le imprese turistiche possono essere annoverate anche le associazioni senza scopo di lucro, e sono inclusi i tour operator e le agenzie di viaggi, compreso le agenzie che esercitano attivitĂ  locali e territoriali di noleggio, assistenza ed accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attivitĂ  di distribuzione di titoli di viaggio.  
Ovviamente tale definizione si applica solo nell’ambito della disciplina fissata dal medesimo Codice, senza incidere sulla condizione di imprenditore fissata dalle norme civilistiche.

Una delle novità del decreto è la sistemazione specifica dei contratti turistici “tutto compreso”, purtroppo con parziale sovrapponibilità con la normativa del Codice del consumatore. I pacchetti turistici sono definiti quelli aventi ad oggetto oltre i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, anche le crociere turistiche, e devono risultare dalla combinazione di almeno due degli elementi precisati nel testo, cioè: trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio.
La vendita aggregata degli elementi del pacchetto turistico è essenziale per l’applicabilità delle norme in materia, fermo restando che la fatturazione separata degli elementi del pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore a tali obblighi.
Ovviamente l’organizzatore può vendere pacchetti turistici tramite un venditore, oppure un intermediario, ad un soggetto adesso definito “turista”. L’introduzione della categoria turista serve a differenziarlo dal consumatore, laddove il secondo, soggetto che si serve di pacchetti turistici disaggregati, a differenza del primo non può chiedere il risarcimento da vacanza rovinata.
Una delle novità espressamente previste dal decreto in questione, è infatti proprio la previsione espressa della risarcibilità del “danno a vacanza rovinata”, correlato al tempo inutilmente trascorso all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Si conferma l’istituto del recesso, la cui esercitabilità va comunicata al turista, con espressa precisazione, per iscritto delle eventuali cause di esclusione, in assenza della quale tali cause sono inapplicabili. Il recesso si applica anche ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali ed anche per i contratti a distanza. Il recesso va esercitato con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con fax, posta elettronica o telegramma, purché nelle 48 ore successive sia confermato con raccomandata, nel termine di 10 giorni, senza penalità e senza doverne specificare il motivo, e comunque il termine si estende in caso di mancata od incompleta informativa su tale facoltà, fino a 60 giorni per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, e fino a 90 giorni per quelli a distanza.

Per quanto riguarda la tutela in caso di inadempimento relativamente ai contratti del turismo, la normativa del Codice del turismo risulta simile a quella del Codice del consumatore.
La revisione del prezzo del contratto è possibile solo in caso di espressa previsione nel contratto, con esplicita indicazione delle modalità di calcolo.
Le modifiche delle condizioni contrattuali devono essere precedute da comunicazione scritta al turista, il quale può recedere senza pagamento di penali entro due giorni dalla comunicazione.
Se una parte dei servizi previsti nel contratto non può essere erogata dopo la partenza, l’organizzatore predispone soluzioni alternative senza oneri a carico del turista, oppure, se il turista non accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore deve mettere a disposizione un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o altro luogo convenuto. Questo deve avvenire ovviamente anche nel caso in cui soluzioni alternative non siano possibili. In ogni caso deve essere restituita la differenza di prezzo tra le prestazioni fornite e quelle non effettuate.

In caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. L’inesatto adempimento è inteso quale la difformità tra gli standard qualitativi promessi e pubblicizzati e quelli forniti.
La tutela prevista risulta parzialmente modificata dall’inciso “secondo le rispettive responsabilità”, evidenziando che, a differenza delle norme del Codice del consumatore, non si tratta più di una responsabilità solidale dei due soggetti, ma bisogna stabilire in concreto le singole responsabilità per poter agire in giudizio.
Altra limitazione nasce dalla eliminazione dell’inciso “se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”, prevista nel Codice del consumatore. La responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario, quindi, viene tratteggiata quale responsabilità oggettiva, senza inversione dell’onere della prova. Comunque il turista potrà agire in giudizio semplicemente confrontando la non corrispondenza dei servizi forniti con quelli pubblicizzati.
Ricordiamo che il Codice del consumatore prevede che l’organizzatore o l’intermediario che si servono di altri prestatori di servizi sono comunque tenuti a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi contro di loro. Tale norma evita che il consumatore-turista debba procedere nei confronti dei diretti autori dei danni in paesi esteri.

Per quanto riguarda le responsabilità in caso di danni, la normativa prevede che non possono essere fissate limitazioni al risarcimento in caso di danni alla persona, mentre possono essere fissate limitazioni in caso di danni diversi, purché non determinino risarcimenti inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali. Per i danni alla persona il diritto si prescrive in 3 anni, termine stabilito anche per il risarcimento del danno da vacanza rovinata, mentre per i danni diversi da quelli alla persona il termine di prescrizione è di un anno.
Il danno morale da vacanza rovinata, prima frutto di elaborazione giurisprudenziale, oggi è espressamente codificato. Il turista ha quindi diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni relative ad un contratto “tutto compreso”, laddove tale diritto non sussiste, invece, nel caso di prestazioni disaggregate. Quindi il consumatore non turista, secondo la definizione del Codice, non ha diritto a tale tipo di risarcimento.
Il discrimine è dato, pertanto, dalla tutela della finalità di vacanza se espressa nella prestazione richiesta, laddove un mero trasporto (viaggio), ad esempio, non è indicativo di tale finalità.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere immediatamente contestata all’organizzatore, sul posto oppure entro 10 giorni dal rientro tramite raccomandata, fax o mail. Si tratta di un vero e proprio termine di decadenza.
Comunque è previsto l’obbligo per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici di fornirsi di assicurazione, anche se non è prevista l’azione diretta nei confronti della compagnia.