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legali-napoli

25
Apr
2011

Filmato casalingo di sesso con minori è reato

( 3 Voti )

Il filmato casalingo del sesso con una minorenne viene punito come produzione di materiale pedopornografico anche se non viene diffuso ma è solo visionato da una ristretta cerchia di amici.
Questa la decisione della terza sezione della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11997 del 25 marzo 2011, ha confermato la condanna nei confronti di un imputato del reato di cui all’art. 600 quater del codice penale, così chiarendo alcuni aspetti dalla normativa in tema di pornografia minorile.

Nella fattispecie l’imputato era accusato, insieme ad altri due amici, di aver realizzato delle riprese filmate di effusioni tra un amico e la sua ragazza, allora minorenne. Nella camera da letto era stata predisposta all’insaputa della minore una telecamera, che era stata avviata prima che i 3 amici si allontanassero dall’appartamento lasciando i due con l’invito a mettersi comodi.
Le riprese così ottenute erano state visionate dai tre, e poi in seguito da altri due ragazzi. Un altro ragazzo aveva poi visionato il filmato, avvertendo la ragazza, per il quale fatto aveva accusato disturbi psichici di vario genere.

Il tribunale qualificava il fatto come violazione dell’art. 600 quater, e la Corte d’Appello confermava. La Cassazione ha respinto, con la sentenza in oggetto, il ricorso dell’imputato, il quale aveva sostenuto che se il fatto non è riconducibile all’art. 600 ter in quanto, come precisato dalla giurisprudenza, il comportamento non è teso alla produzione o diffusione del materiale pornografico su larga scala, allora non è riconducibile nemmeno al 600 quater in quanto quest’ultimo contiene una clausola di riserva rispetto al 600 ter. Cioè l’imputato aveva posto in essere inequivocabilmente una condotta di produzione del materiale pornografico, quindi in astratto riconducibile al 600 ter, ma nel caso specifico il fatto non è configurabile come reato ai sensi di quella norma in quanto non sussiste una struttura, sia pur rudimentale, finalizzata ed idonea alla realizzazione del prodotto pornografico su vasta scala. Insomma una “ragazzata”!

La Cassazione ha chiarito però che l’argomentazione, pur suggestiva, non ha alcun pregio giuridico perché l’intento della legge 269 del 1998 è quello di predisporre “una tutela anticipata, ampia e progressiva dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori, con particolare riguardo alla sfera sessuale”, laddove l’art. 600 ter punisce “quelle situazioni nelle quali siano individuabili indici di concreto pericolo che l'attività posta in essere sia idonea a soddisfare l'esigenza di un vasto mercato di pedofili”, mentre l’art. 600 quater rappresenta “l’ultimo anello di una catena di variegate condotte antigiuridiche, di lesività decrescente, iniziate con la produzione dello stesso e proseguite con la sua commercializzazione, cessione, diffusione ecc…”, e quindi punisce la mera detenzione del materiale pornografico, purché consapevole, rappresentando una norma di chiusura in modo da non consentire zone franche nell’ambito di condotte riprovevoli.
Il legislatore ha, infatti, predisposto una tutela a 360 gradi, a mezzo di “un sistema di tutela ‘a cascata’ in cui la previsione dell'art. 600 quater (quella sanzionata più lievemente) subentra laddove non siano applicabili le altre e più gravi disposizioni”.

Quindi non è affatto vero che la condotta di realizzazione di materiale pedo-pornografico avvenuta in maniera casalinga e quindi non risulti destinata a soddisfare il mercato della pedofilia, diventi di per sé neutra e non sanzionabile penalmente, poiché in tal caso subentra la norma di chiusura dell’art. 600 quater.
Infatti, precisa la Corte, “se si vuole limitare l'offerta del materiale pornografico, non basta sanzionarne la realizzazione e produzione ma occorre punirne anche la domanda, essendo, cioè, evidente che una attività di produzione diffusione e/o messa in commercio, in tanto, prospera, in quanto, vi siano soggetti che, a monte, sono interessati a detenere (o acquistare tale materiale)”.

In conclusione “la fattispecie di cui all'art. 600 quater richiede la mera consapevolezza della detenzione del materiale pedo-pornografico, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento”.  
Per questo motivo i giudici, precisando che “l'assenza di prove di altre condotte analoghe, la mancata replica su supporti informatici del filmato rendono evidente che lo scopo perseguito dai prevenuti era quello di invadere la privacy e diffamare al parte lesa, ma non già di realizzare materiale pornografico destinato al mercato dei pedofili”, hanno confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 600 quater.