Le comunicazioni processuali effettuate a mezzo di posta elettronica (mail) richiedono un riscontro da parte del destinatario per essere valide. In assenza del riscontro la comunicazione è nulla.
Questo è quanto asserisce la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 6635 del 30 aprile 2012, con la quale la Corte sancisce che la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti determina la nullità dell'ordinanza prevista dall'articolo 156 del codice di procedura civile e degli atti successivi del processo, compreso la sentenza impugnata, per violazione del contraddittorio.






